Sas

L’accomandita semplice è una tipologia di società di persone che può esercitare sia attività commerciale che non commerciale (artt. 2313 – 2324 c.c.). Sebbene rientri nella categoria delle società di persone si può vedere come una tipologia intermedia tra queste e le società di capitali per la contemporanea ed imprescindibile presenza di soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali (aspetto tipico delle Snc e Ss) e soci limitatamente responsabili alla quota di capitale conferito (situazioni tipica delle società di capitali. La Sas ha quindi la peculiarità di avere la presenza di due categorie di soci:

  • Soci accomandatari: Si tratta del socio che assume l’amministrazione e la rappresentanza legale della società e ne assume la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali;
  • Soci accomandanti: Si tratta di soci di capitali che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota di capitale conferito (similmente alle società di capitali). Al beneficio della limitazione di responsabilità risponde una limitazione forte che si estrinseca nella rigida esclusione degli accomandanti dall’amministrazione della società (divieto di immistione). In caso di violazione, attraverso atti amministrativi continuativi o anche nel caso in cui faccia comparire il suo nome nella ragione sociale, l’accomandante perde la limitazione di responsabilità pur non diventando accomandatario.

Tutta la normativa inerente a tale tipologia di forma giuridica è improntata sulle caratteristiche distintive delle due tipologie di soci. La normativa applicabile a tale tipologia di società è quella valida per le società in nome collettivo salvo quanto distintamente previsto dal codice civile per la Sas.

 

 

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