Società di Persone

Le società di persone, previste e disciplinate dal nostro ordinamento dal libro V del codice civile (artt. 2251-2324) sono definite in tal modo in quanto prevale l’elemento soggettivo rispetto a quello del capitale come avviene per le società di capitali (Srl, Spa, Sapa). Le società di persone possono essere di tre tipi:

  • Società semplice (S.s.)
  • Società in nome collettivo (S.n.c.)
  • Società in accomandita semplice (S.a.s.)

Le società di persone non acquisiscono personalità giuridica e tranne in alcune situazioni non hanno una autonomia patrimoniale perfetta. I soci difatti in linea generale sono responsabili solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. La responsabilità è sussidiaria in quanto il patrimonio personale può essere attaccato solo in caso di incapienza del patrimonio sociale verso i debiti societari; vige la regola della preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello personale.

Società semplice (S.s.)

Si tratta del tipo più elementare di società prevista dal nostro ordinamento e non può essere adottata per l’esercizio di un’attività commerciale. Dal 2001 è soggetta anch’essa alla registrazione presso il Registro delle imprese. Tale tipo di società ha un’autonomia patrimoniale imperfetta e i soci, che salvo patto contrario sono tutti amministratori, rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali.

La costituzione della S.s. non è soggetta a forme speciali e può essere anche verbale o frutto di comportamenti concludenti tra le parti. La forma scritta è richiesta solo se lo richiede la natura dei conferimenti (ad es. beni immobili).

L’amministrazione è in genere esercitata dai soci che ne hanno anche la rappresentanza legale. Tutti possono essere amministratori anche se lo statuto può prevedere il potere di amministrazione anche per uno solo di essi. Il potere di amministrazione consiste nel potere di compiere scelte e quindi prendere decisioni necessarie per l’esercizio dell’attività sociale. I soci hanno anche il potere di rappresentanza. Esso, a differenza dell’amministrazione, che riguarda soprattutto l’attività interna, consiste soprattutto nella gestione dei rapporti esterni e si esprime come potere di agire verso terzi in nome della società e pertanto vincolarla acquistando diritti e assumendo obbligazioni. Anche per la rappresentanza vige la regola che, salvo diversa disposizione statutaria, tutti i soci amministratori sono rappresentanti.

Gli amministratori sono responsabili verso la società per danni conseguenti ad un loro inadempimento e devono adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo o statuto.

Tale tipo di società si considera residuale per le attività non commerciali e ad essa si fa riferimento nel caso in cui non si sia espressamente adottato un diverso tipo di rapporto sociale. la sua rilevanza consiste nel fatto che la sua disciplina  (artt. 2251 e 2290 c.c.) si applica anche agli altri tipi di società personali salvo quanto disposto espressamente dalla normativa specifica.

Società in nome collettivo (S.n.c.)

Società in accomandita semplice (S.a.s.)

 

 

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