Ditta individuale

L’art. 2082 del codice civile prevede la figura dell’imprenditore individuale e lo definisce come colui che esercita professionalmente una attività economica al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. L’impresa individuale quindi corrisponde alla persona fisica che attraverso vari adempimenti amministrativi crea una figura imprenditoriale che coincide con la sua persona. E’ necessario che l’imprenditore individuale svolga un’attività economica operando sul mercato attraverso una organizzazione e che il tutto sia svolto in modo professionale (abitualità).

L’impresa individuale fa capo ad una sola persona che risponde personalmente della gestione anche con i propri beni. Non c’è autonomia patrimoniale e quindi se fallisce la ditta individuale fallisce anche la persona fisica. Se il titolare ha dei familiari che collaborano con lui si può creare una impresa familiare; in tale situazione al titolare spetta almeno il 51% dell’utile mentre il coadiuvante ha diritto al mantenimento secondo la condizione familiare e alla divisione degli utili in base al lavoro prestato.

Gli adempimenti per una ditta individuale sono i seguenti.

  • Possesso di requisiti professionali in capo all’imprenditore individuale (ove necessari)
  • Dichiarazione attività presso l’Agenzia delle entrate ed attribuzione partita iva
  • Iscrizione presso il Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA;
  • Iscrizione Inps e ove necessario Inail;
  • Richiesta licenze/autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività;

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