Snc

La Società in nome collettivo è una delle tipologie di società di persone previste dal nostro ordinamento agli articoli 2291-2312 del c.c.. E’ una società lucrativa priva di personalità giuridica ed è caratterizzata da un’autonomia patrimoniale imperfetta; i soci della S.n.c. rivestono tutti la qualifica di imprenditori e rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. Ciò comporta che mentre i creditori dei singoli soci non possono rivalersi sul patrimonio aziendale, i creditori della società, in caso di incapienza del patrimonio sociale, possono aggredire il patrimonio dei singoli soci. A differenza della Società semplice, in cui si può direttamente aggredire il patrimonio del singolo socio, nel caso della Snc (e della Sas) la responsabilità dei soci ha carattere sussidiario e quindi è necessario prima agire nei confronti della società e solo in caso di incapienza del patrimonio aziendale ci si può rivalere sul patrimonio personale dei soci (beneficio di escussione).

Se la società esercita un’attività commerciale ogni socio è considerato imprenditore commerciale; viceversa se si tratta di attività agricola i soci saranno considerati imprenditori agricoli.

La costituzione della S.n.c. deve avvenire per atto pubblico ed è necessaria la registrazione dell’atto costitutivo presso il Registro delle imprese altrimenti la S.n.c. non registrata viene definita irregolare.

L’atto costitutivo della S.n.c. deve contenere una serie di informazioni obbligatorie tra cui ricordiamo:

  • I dati identificativi di ciascun socio
  • La ragione sociale (che deve contenere il nome di uno o più soci)
  • La sede legale (luogo ove si svolge la gestione sociale e la rappresentanza)
  • L’oggetto sociale (possibile, lecito e determinato)
  • Il capitale sociale e i conferimenti di ciascun socio
  • Le norme sulla ripartizione degli utili
  • La durata della società
  • l’indicazione dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società

L’oggetto sociale indica l’attività che si intende esercitare nonché il settore merceologico. Non può essere generico e si possono indicare anche più attività a condizione che tale pluralità non comporti indeterminatezza dello stesso.

I soci partecipano agli utili così come alle perdite. In mancanza di altra indicazione nell’atto costitutivo si presume che vi partecipino proporzionalmente alle quote di capitale conferito

L’amministrazione della società spetta a tutti i soci disgiuntamente. L’atto costitutivo o un successivo atto dei soci può disporre diversamente. L’incarico può essere a tempo determinato o indeterminato. Amministrazione disgiuntiva vuol dire che ogni socio può compiere da solo atti di gestione senza necessità di avere un consenso preventivo e senza necessità di dover informare gli altri soci. Nel caso in cui l’atto amministrativo preveda l’amministrazione congiuntiva le decisioni amministrative devono essere prese d’accordo tra tutti i soci. Il modello legale dell’amministrazione è quello disgiuntivo il che vuol dire che quello congiuntivo rappresenta una deroga da quello legale e deve essere previsto espressamente dall’atto costitutivo.

Le delibere dei soci vanno prese all’unanimità tranne i casi in cui l’atto costitutivo preveda decisioni a maggioranza. I soci in conflitto di interessi devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni. La partecipazione alle deliberazioni può avvenire sia direttamente che indirettamente attraverso un rappresentante autorizzato con procura o un rappresentante legale (a tutela degli incapaci ad es.).

Gli aumenti o le diminuzioni di capitale così come la cessione di quote rappresentano delle modifiche al’atto costitutivo. L’aumento di capitale può avvenire attraverso nuovi conferimenti o attraverso l’ingresso di nuovi soci, mentre la riduzione può avvenire a causa di perdite o di sovrabbondanza del capitale sociale rispetto alle effettive esigenze richieste dall’oggetto sociale.

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